Il Regolamento della Camera prevede altri organi collegiali anch'essi permanenti, denominati Giunte, investiti non di funzioni legislative o di controllo politico, ma di compiti legati al corretto funzionamento della Camera e all'autonomia del Parlamento rispetto agli altri poteri.
Si tratta della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e della Giunta per le autorizzazioni. Solo la Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente della Camera; le altre due eleggono al loro interno il presidente, i vicepresidenti e i segretari.
A seguito della riforma dell'articolo 68 della Costituzione, approvata nel 1993, la Magistratura non deve più chiedere l'autorizzazione della Camera prima di svolgere indagini su un deputato, ma solo nel caso in cui debba procedere al suo arresto o ad altre limitazioni della libertà personale; in questi casi la Giunta valuta le richieste del magistrato e riferisce all'Assemblea (art. 18 reg.). La Giunta è competente ad esaminare anche le questioni relative alla insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai deputati (art. 68, primo comma, Cost.) e alla concessione della autorizzazione richiesta dall'(art. 96 della Costituzione per sottoporre a procedimento penale i ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, sempre che i ministri siano deputati. Se infatti il ministro non è parlamentare o è senatore, la competenza spetta al Senato. Sulle proposte della Giunta è poi chiamata a deliberare l'Assemblea.
